«Un’eventuale responsabilità non può mai essere esclusa al 100 percento»

Impianti di autolavaggio

«Un’eventuale responsabilità non può mai essere esclusa al 100 percento»

7 Novembre 2019 agvs-upsa.ch – Come mostra un esempio attuale dalla Germania, i veicoli all’interno di un autolavaggio automatico possono anche subire dei danni. Chi è tenuto a pagare le spese in questo caso? E come si presenta la questione della responsabilità in Svizzera? Non sono pochi, infatti, i garagisti che gestiscono anche un autolavaggio. La giurista dell’UPSA Olivia Solari fa chiarezza.

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cst. Più comodo di così non si può: l’auto entra sporca ed esce pulita, lavata, sciacquata e asciugata, senza muovere un dito. L’autolavaggio automatico, diffusosi nel nostro paese oltre 50 anni fa con «Stützliwösch», viene utilizzato oggi spesso e volentieri dagli svizzeri.

Tuttavia, il lavaggio all’interno dell’impianto non sempre si svolge senza intoppi, come dimostra un recente caso in Germania, in cui durante un lavaggio un veicolo ha subito danni per circa 4500 euro. Ecco com’è andata: due autovetture si trovavano a motore spento sul nastro trasportatore semovente di un autolavaggio automatico, quando è avvenuto l’incidente. Uno dei dispositivi che spostava l’auto anteriore in avanti attraverso l’autolavaggio si è staccato e l’auto è rimasta ferma. Ciò ha mandato in tilt il processo sequenziale delle stazioni di lavaggio e il dispositivo di asciugatura è andato a sbattere contro il retro della vettura successiva. Il proprietario dell’auto danneggiata pretendeva il risarcimento dalla donna della vettura davanti.

Tuttavia, come stabilito dall’Oberlandesgericht della Renania-Palatinato a Coblenza, il ricorrente non ha diritto al risarcimento danni. Secondo i giudici, un veicolo a motore spento e situato su un nastro trasportatore automatico di un autolavaggio non è «in funzione». Quindi la convenuta non è responsabile dell’incidente. Il ricorrente non è neppure riuscito a dimostrato che il guasto al dispositivo di trasporto fosse dovuto alla vettura anteriore. Il tribunale ha così confermato la precedente decisione del Landesgericht di Coblenza. La sentenza è quindi definitiva. D’altra parte, i gestori dell’autolavaggio non sono stati citati in giudizio né hanno partecipato al procedimento, ha detto una portavoce del tribunale all’agenzia di stampa tedesca.

In Germania, un automobilista non è tenuto a pagare i danni se il proprio veicolo viene movimentato da un autolavaggio e causa un incidente. Ma com’è la situazione giuridica in Svizzera? Lo abbiamo chiesto alla giurista dell’UPSA Olivia Solari.

Signora Solari, spesso i garagisti gestiscono anche un autolavaggio. Chi risponde se il veicolo subisce dei danni durante il lavaggio?
Tra il proprietario del veicolo e il gestore dell’autolavaggio, sussiste un contratto ai sensi dell’art. 363 del Codice delle obbligazioni (CO) per il lavaggio della vettura, in base al quale l’imprenditore è tenuto a prestare la dovuta diligenza nell’adempimento dell’incarico. Se l’imprenditore causa danni collaterali in violazione ai suoi doveri di diligenza, egli può, in linea di principio, essere ritenuto responsabile e quindi tenuto al risarcimento danni per cattivo adempimento ai sensi dell’art. 97 CO. Inoltre, il cliente deve dimostrare che il danno non esisteva già in precedenza, ma che è stato causato dalla violazione dell’obbligo di diligenza da parte del gestore. È responsabilità del gestore dimostrare eventualmente di non avere colpa e questo deve essere valutato caso per caso.

Come si presenterebbe da noi la situazione giuridica nel caso esposto sopra? La proprietaria dell’auto davanti avrebbe dovuto rimborsare il danno?
Ai sensi dell’art. 58 cpv. 2 della legge sulla circolazione stradale (LCStr), il detentore è responsabile dei danni derivanti da un incidente solo se cagionato dal suo veicolo a motore non in esercizio e solo in caso di colpa. Poiché questo non è il caso, la proprietaria del veicolo dell’esempio precedente non può essere ritenuta responsabile. Una valutazione di colpa del gestore dell’impianto è difficile, poiché non è chiaro il motivo per cui il dispositivo si sia staccato. A seconda delle circostanze, potrebbe essere avanzata una richiesta di risarcimento nei confronti del gestore, in caso contrario il proprietario dell’auto posteriore dovrà riparare la vettura a proprie spese.

Domanda generica: in quali situazioni il gestore deve risarcire i danni al veicolo che si verificano all’interno dell’autolavaggio durante il lavaggio stesso?
In linea di principio, il gestore è responsabile di qualsiasi danno ai veicoli per i quali sussista un contratto di lavaggio e che sia avvenuto senza ombra di dubbio all’interno dell’impianto di lavaggio. Tuttavia, il gestore può dimostrare di non avere colpa, ad esempio evidenziando la colpa del detentore del veicolo se questi ha utilizzato l’impianto in modo non corretto. Se il gestore ci riesce, la sua responsabilità decade. In un caso in Germania, il tribunale non ha riconosciuto la colpa del gestore, poiché questi ha dimostrato che il guasto che ha cagionato il danno nell’autolavaggio non poteva essere individuato preventivamente.

Come possono fare i gestori per tutelarsi da eventuali rivendicazioni di risarcimento?
Innanzitutto, devono essere in grado di dimostrare di aver prestato la dovuta diligenza nel garantire la manutenzione e la funzionalità dell’impianto. Secondariamente, possono escludere contrattualmente tale responsabilità. In questo caso, tuttavia, il cliente deve essere informato prima della conclusione del contratto, ad esempio nelle CGC. Comunque, l’esclusione di responsabilità è limitata dall’art. 100 cpv. 1 CO, ad esempio in caso di dolo o colpa grave da parte del danneggiante. In tal modo l’eventuale responsabilità non può mai essere esclusa al 100%.
 
 

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